brando77 ha scritto:
Ragazzi io ho fatto il contratto il 14/09. Il concessionario verbalmente mi ha raccomandato che la consegna sarebbe avvenuta al max il 30/11/2012. Comunque, visto che sul contratto non c'e' un'opzione in cui indicare la data di consegna, ho detto al concessionario al momento della stipula che me lo scrivesse. A dire la verita' durante la stipula tra una chiacchera e un'altra sembrava dimenticarselo,allora io insistentemente l'ho richiamato sulla mia volonta' di scrivere una data per esteso sul contratto. Il concessionario alla fine mi ha scritto consegna entro e non oltre il 30/12/2012.Praticamente si e' preso un mese in piu' rispetto al tempo che precedentemente mi aveva detto .
Secondo me e' molto importante farsi scrivere la dicitura: CONSEGNA ENTRO E NON OLTRE IL ......perche' se leggete il contratto alle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, noterete senz'altro la digitura ART.7 Risoluzione del contratto che recita quanto segue:
NEL CASO IN CUI,PER FATTO IMPUTABILE AL CONCESSIONARIO,IL VEICOLO NON SIA STATO MESSO A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE DOPO CHE SIANO TRASCORSI QUINDICI GIORNI DALLA DATA PATTUITA PER LA CONSEGNA OPPURE TRENTA GIORNI DALLA FINE DEL MESE PER CUI ESSA E' STATA PREVISTA, IL CLIENTE HA DIRITTO A RISOLVERE IL CONTRATTO MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA E DI RICEVERE, ENTRO I SUCCESSIVI QUINDICI GIORNI, LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE, GLI INTERESSI CALCOLATI AL TASSO LEGALE PER IL PERIODO IN CUI IL CONCESSIONARIO HA GODUTO DELLA SOMMA DEPOSITATA, NONCHE' IL RISARCIMENTO DEL DANNO.
LA MANCATA MESSA HA DISPOSIZIONE DEL VECOLO, NEL TERMINE DI CUI SOPRA, NON IMPUTABILE AL CONCESSIONARIO,DETERMINA EGUALMENTE LA RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO QUALORA IL CLIENTE MANIFESTI PER ISCRITTO IL PROPRIO AVVISO IN TAL SENSO ENTRO IL TERMINE SOPRA INDICATO. IN TAL CASO IL CLIENTE HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLA SOMMA DEPOSITATA E ALLA PERCEZIONE DEGLI INTERESSI CALCOLATI AL TASSO LEGALE PER IL PERIODO IN CUI IL CONCESSIONARIO HA GODUTO DELLA SOMMA DEPOSITATA.
OVE IL CLIENTE NON PAGHI INTEGRALMENTE IL PREZZO ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DATA IN CUI SIA STATO CONFERMATO PER ISCRITTO CHE IL VEICOLO E' A SUA DISPOSIZIONE, IL CONCESSIONARIO HA DIRITTO, MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA, DI RISOLVERE IL CONTRATTO DI VENDITA DEL VEICOLO. IN TALE IPOTESI, AL CONCESSIONARIO SPETTERA' A TITOLO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO, UNA SOMMA PARI AL 10% DEL PREZZO DEL VEICOLO, SEMPRE CHE IL DANNO SUBITO DAL MEDESIMO NON RISULTI INFERIORE .
Guarda che in questo caso non credo sia dovuto ad ottenere vantaggi o a prevenire l'annullamento visto che il giorno dopo spedisce la richiesta e entro 2 giorni sa la data reale del tuo arrivo con una settimana di ritardo in caso di problemi di trasporto. E' naturale che se uno vuole una data è meglio per lui sparare un mese e rotti in abbondanza onde evitare problemi.