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Comunicazione di vizi e difetti: aspetti legali. https://www.mazdaclub.it/forum/viewtopic.php?f=25&t=7016 |
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Autore: | Ospite [ venerdì 28 luglio 2006, 9:59 ] |
Oggetto del messaggio: | Comunicazione di vizi e difetti: aspetti legali. |
Acquisto con Partita IVA attività imprenditoriale o professionale 1495. Termini e condizioni per l’azione. — Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta [1511], salvo il diverso termine stabilito dalle parti [2965] o dalla legge [1511, 1512, 1519sexies2, 1522]. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive [1497], in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna [1519sexies, 1522; disp.att. 172]. Acquisto da parte di consumatore senza Partita Iva 1519sexies. Termini. (1) — Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 1519quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene [1519quinquies1]. Il consumatore [2964 ss.] decade dai diritti previsti dall’articolo 1519quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato [14951-2, 1512]. Salvo prova contraria, si presume [2728] che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive [2934 ss.], in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 1519quater, comma secondo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente [14953]. A prescindere dall’estensione di garanzia a 5 anni offerta convenzionalmente, i termini per comunicare i vizi e difetti e il termine di prescrizione dell’azione giudiziari rimangono invariati. Concludendo: comunicazione del vizio o difetto da quando riscontrato, entro 8 giorni per acquisto con P.I., entro 2 mesi con acquisti senza P.I.. Prescrizione azione giudiziaria entro un anno dalla consegna del bene per acquisti con P.I. e per acquisti senza P.I. entro 26 mesi dalla consegna del bene. Alla luce di quanto sopra, e in considerazione dell’articolo apparso su 4Ruote, vi invito a fare le opportune riflessioni e a contattare, chi avesse necessità, un legale di fiducia. Inviperito |
Autore: | mikom [ venerdì 28 luglio 2006, 10:07 ] |
Oggetto del messaggio: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ma scusate... siete veramente a tali livelli di incominicabilità con le vostre concessionarie da dover ricorrere a procedimenti legali? siete l'aliquota di collaudatori "su strada" della mazda! aspettate ancora un po'! per il futuro di una marca penso che la soluzione la trovino (o che l'abbiano già trovata) e tutto si sistemerà! se continuate ad istigarvi a vicenda su questo forum alla fine il presidente dovrà cambiare il nome da "mazda6club! a "antidpfclub"! si... lo so... facile parlare per uno che non ne risente del problema... ma guardando al passato non ho mai visto problemi lasciati irrisolti. mazda in italia non è una marca diffusa, ma garantisco che negli altri continenti è considerata alla pari di audi e bmw e conta una diffusione altisssima! pensate veramente che saranno i soldini che voi sborserete agli avvocati a spingere una casa automobilistica a perfezionare un progetto? se finirete in causa la stessa terminerà quando saranno in produzione motori euro8 ad idrogeno.... |
Autore: | Ospite [ venerdì 28 luglio 2006, 11:49 ] |
Oggetto del messaggio: | |
mikom ha scritto: 8O
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ma scusate... siete veramente a tali livelli di incominicabilità con le vostre concessionarie da dover ricorrere a procedimenti legali? siete l'aliquota di collaudatori "su strada" della mazda! aspettate ancora un po'! per il futuro di una marca penso che la soluzione la trovino (o che l'abbiano già trovata) e tutto si sistemerà! se continuate ad istigarvi a vicenda su questo forum alla fine il presidente dovrà cambiare il nome da "mazda6club! a "antidpfclub"! si... lo so... facile parlare per uno che non ne risente del problema... ma guardando al passato non ho mai visto problemi lasciati irrisolti. mazda in italia non è una marca diffusa, ma garantisco che negli altri continenti è considerata alla pari di audi e bmw e conta una diffusione altisssima! pensate veramente che saranno i soldini che voi sborserete agli avvocati a spingere una casa automobilistica a perfezionare un progetto? se finirete in causa la stessa terminerà quando saranno in produzione motori euro8 ad idrogeno.... Chi ha parlato di fare causa? Ho evidenziato i termini di decadenza dei diritti di garanzia e delle azioni per esercitarli. Ognuno trae le proprie conclusioni se é opportuno o meno fare un reclamo scritto. Inviperito |
Autore: | rofio [ venerdì 28 luglio 2006, 15:02 ] |
Oggetto del messaggio: | |
Aggiungerei queste lettere tipo: Richiesta risoluzione contratto Entro 2 anni dalla consegna vi accorgete che l’opera (o il prodotto acquistato) presenta dei difetti di conformità di non lieve entità. Contestate ciò al prestatore d’opera (o al venditore) entro 2 mesi dalla scoperta e chiedete la riparazione o sostituzione del bene a sue spese entro un congruo termine. L’artigiano (o il venditore) tuttavia non provvede entro il termine stabilito (ovvero la riparazione o sostituzione risultano impossibili o eccessivamente onerose ovvero la riparazione o sostituzione precedentemente effettuata vi ha arrecato notevoli inconvenienti): chiedete allora la risoluzione del contratto. Mittente: Nome e indirizzo del committente (o dell’acquirente) Destinatario: Nome e indirizzo del prestatore d’opera (o del venditore) Raccomandata a.r. Luogo e data Oggetto: Difetti di conformità dell’opera (o del prodotto) di cui al contratto stipulato in data.... Richiesta risoluzione contratto Faccio seguito alla raccomandata inviataVi in data.... per comunicarVi che, non avendo provveduto alla riparazione (oppure sostituzione) del ...(indicare l’opera o il prodotto acquistato) di cui al contratto in oggetto entro il termine stabilito, oppure essendo la riparazione (oppure sostituzione) del ... (indicare l’opera o il prodotto acquistato) di cui al contratto in oggetto impossibile (oppure eccessivamente onerosa) oppure avendomi arrecato, la riparazione (oppure sostituzione) del ... (indicare l’opera o il prodotto acquistato) di cui al contratto in oggetto, da Voi effettuata in data ..., notevoli inconvenienti (specificare gli inconvenienti ) e trattandosi di un difetto di conformità di non lieve entità intendo - ai sensi dell’art. 130 D.Lgs. 206/05 – risolvere il rapporto contrattuale. Vi invito pertanto a restituirmi il compenso pagato, pari a euro.... oltre gli interessi legali, pari a euro... e a corrispondermi, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro.... Con riserva di ogni ulteriore diritto. Distinti saluti Firma Richiesta di riduzione di prezzo Entro 2 anni dalla consegna vi accorgete che l’opera (o il prodotto acquistato) presenta dei difetti di conformità. Contestate ciò al prestatore d’opera (o al venditore) entro 2 mesi dalla scoperta e chiedete la riparazione o sostituzione del bene a sue spese entro un congruo termine. L’artigiano (o il venditore) tuttavia non provvede entro il termine stabilito (ovvero la riparazione o sostituzione risultano impossibili o eccessivamente onerose ovvero la precedente riparazione o sostituzione vi ha arrecato notevoli inconvenienti): chiedete allora una congrua riduzione del prezzo pagato. Mittente: Nome e indirizzo del committente (o dell’acquirente) Destinatario: Nome e indirizzo del prestatore d’opera (o del venditore) Raccomandata a.r. Luogo e data Oggetto: Difetti di conformità dell’opera (o del prodotto) di cui al contratto stipulato in data.... Richiesta riduzione del prezzo Faccio seguito alla raccomandata inviataVi in data.... per comunicarVi che, non avendo provveduto alla riparazione (oppure sostituzione) del ... (indicare l’opera o il prodotto acquistato) di cui al contratto in oggetto entro il termine stabilito, oppure essendo la riparazione (oppure sostituzione) del ..... (indicare l’opera o il prodotto acquistato) di cui al contratto in oggetto impossibile (oppure eccessivamente onerosa) oppure avendomi arrecato, la riparazione (oppure sostituzione) del ..... (indicare l’opera o il prodotto acquistato) di cui al contratto in oggetto, da Voi effettuata in data ..., notevoli inconvenienti (specificare gli inconvenienti) intendo ottenere - ai sensi dell’art. 130 D.Lgs. 206/05 - una riduzione del prezzo pagato, pari a euro..... Vi invito pertanto a restituirmi detta somma entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Con riserva di ogni diritto in ordine al risarcimento dei danni. Distinti saluti Firma Richiesta di riparazione o sostituzione di un prodotto Avete commissionato ad un artigiano un certo lavoro (ad es., un tavolo, la tapezzeria dei divani, un mobile ecc.) oppure avete acquistato un determinato prodotto (es. un elettrodomestico, un divano, ecc.). Entro 2 anni dalla consegna vi accorgete che il lavoro (o il prodotto) non va bene in quanto non è conforme alla descrizione che vi era stata fatta o non presenta le qualità promesse o non è idoneo all’uso normale o all’uso particolare che intendevate farne (e avevate fatto presente al prestatore o al venditore). In una parola, presenta dei difetti di conformità. Contestate ciò all’artigiano (o al venditore) entro 2 mesi dalla scoperta e chiedete la riparazione o sostituzione del bene a sue spese (vedi nella sezione "diritti": "La garanzia "). Mittente: Nome e indirizzo del committente (o dell’acquirente) Destinatario: Nome e indirizzo del prestatore d’opera (o del venditore) Raccomandata a.r. Luogo e data Oggetto: Difetti di conformità dell’opera (o prodotto) di cui al contratto stipulato in data.... Richiesta riparazione (o sostituzione) Con la presente Vi comunico che .... (descrivere l’opera o il bene acquistato) di cui al contratto in oggetto, consegnatami in data ..... presenta dei difetti che la rendono non conforme rispetto a quanto stabilito in contratto. In particolare ..... (elencare i difetti) Vi invito pertanto, ai sensi dell’art. 130 D.Lgs. 206/05 a provvedere entro .... (indicare un congruo termine) (1) e a Vostre spese, alla riparazione (2) della/o stessa/o. oppure Vi invito pertanto, ai sensi dell’art. 130 D.Lgs. 206/05 a provvedere entro .... (indicare un congruo termine) (1) e a Vostre spese, alla sostituzione (2) della/o stessa/o. Con riserva di ogni diritto in ordine al risarcimento dei danni. Distinti saluti. Firma (1) La legge prevede che il termine per riparare il bene o sostituirlo debba essere “congruo”, tenendo conto soprattutto della natura del bene e del motivo per cui il consumatore lo ha acquistato. (2)Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al prestatore d’opera (o al venditore) di riparare il bene o di sostituirlo. L’artigiano (o il venditore) può rifiutarsi se la soluzione prescelta dal consumatore è oggettivamente impossibile o eccessivamente onerosa rispetto all’altra soluzione. La legge ritiene eccessivamente onerosa la soluzione che impone al prestatore d’opera (o al venditore) spese irragionevoli rispetto all’altra, tenuto conto del valore del bene, dell’entità del difetto, dell’eventualità che la soluzione alternativa sia senza inconvenienti per il consumatore. Inoltre: La garanzia A partire dal 23 marzo 2002, i beni acquistati dai consumatori sono coperti da maggiori tutele a cominciare dalla durata della garanzia che è stata portata a due anni. La garanzia che si applica ai beni di consumo (es. lavatrice, telefono, ecc.) e deve essere prestata da chiunque consegni dei beni mobili al consumatore, non solo il venditore, dunque, ma anche chi fornisce beni con contratti di somministrazione, d’appalto o di prestazione d’opera (es. l’artigiano che fabbrica le finestre), di permuta (es. scambio di monete, oggetti da collezione ecc.). Se i beni acquistati devono essere montati o installati deve essere garantita anche l’installazione. L’installazione è garantita, anche nei casi in cui il prodotto, è concepito per essere installato dal consumatore. La garanzia Che cosa garantisce il venditore? Il venditore deve garantire che il prodotto consegnato abbia tutte le caratteristiche da lui promesse o indicate dall’etichetta o dallo spot pubblicitario. I beni devono possedere tre precisi requisiti: 1. sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; 2. sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del campione o modello mostrato al consumatore; 3. hanno qualità e prestazioni di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto delle dichiarazioni pubblicitarie fatte anche dal produttore. La garanzia Cosa può chiedere il consumatore che ha acquistato un bene non conforme? Il consumatore deve contestare la non conformità del prodotto entro 60 giorni dalla scoperta. In un primo momento il consumatore può chiedere, a sua scelta, la sostituzione o la riparazione del bene. Soltanto in secondo momento, se i primi due rimedi non sono efficaci, sono difficilmente attuabili o non possono essere approntati in un termine congruo, è possibile chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (restituzione dei soldi). Le spese necessarie per rendere conforme i beni sono a carico del venditore; la legge specifica che a lui spettano i costi per la spedizione, i materiali e la mano d’opera. Ci sono dei casi nei quali il consumatore non può avvalersi della garanzia? Naturalmente ci sono delle eccezioni: non si può invocare nessuna difformità del bene se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con la normale diligenza. Nessun rimedio anche per i casi in cui il difetto deriva da istruzioni o da materiale fornito dal consumatore. |
Autore: | Ospite [ martedì 1 agosto 2006, 0:31 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Comunicazione di vizi e difetti: aspetti legali. |
Alla luce delle affermazioni che Mazda Italia ha rilasciato con la mail pubblicata da Marco, risulta evidente che gli inconvenienti creati dal dispositivo DPF non vengono considerati vizi o difetti e pertanto non c'é da aspettarsi richiami o future soluzioni. Invito nuovamente chi é interessato a rivolgersi ad un legale anche solo al fine di assolvere nei termini e in modo appropriato gli oneri di comunicazione di vizi e difetti. Non é necessario ora adire le vie legali ma é fondamentale non perdere il diritto di farlo, in attesa degli sviluppi di tutte le iniziative che intraprenderemo e di verificare la fattibilità di una azione collettiva. Inviperito |
Autore: | Ospite [ sabato 12 agosto 2006, 20:17 ] |
Oggetto del messaggio: | |
non lasciamo morire anche se una piccola scappatoia,forse,e' stata trovata. |
Autore: | san6 [ domenica 13 agosto 2006, 2:33 ] |
Oggetto del messaggio: | |
melego73 ha scritto: non lasciamo morire anche se una piccola scappatoia,forse,e' stata trovata.
puoi spiegarti meglio... please? |
Autore: | Ospite [ domenica 13 agosto 2006, 9:26 ] |
Oggetto del messaggio: | |
EGR chiusa,le mie prime sensazioni sono buone ma e' ancora troppo presto per cantare vittoria anche memento credo l'abbia fatta chiudere e sentiamo anche il suo parere apena torna dal lungo viaggio. |
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